La semplificazione dell'azione amministrativa

Focus di giurisprudenza amministrativa e costituzionale: Conferenza di Servizi

 

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Indice

 

Natura giuridica e finalità

Livelli essenziali delle prestazioni e disciplina della conferenza di servizi

Modalità di svolgimento

Dissenso espresso e motivato

Determinazione conclusiva della conferenza di servizi

Principio di proporzionalità

Rappresentante unico

Termini procedimentali

Posizioni prevalenti

Autotutela in conferenza di servizi

 

 

Natura giuridica e finalità

 


TAR Lazio, Roma, Sez. II quater - sentenza del 13 marzo 2018, n. 02833

“La disciplina della conferenza di servizi è prevista proprio al fine di giungere ad una decisione il più possibile concordata e che tenga conto dei vari interessi di cui sono portatrici le differenti amministrazioni pubbliche".

 

TAR Campania, Napoli, sez. VII,  sentenza del 14 febbraio 2017, n. 895

“La Conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo, previsto anche per addivenirsi al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art.12 d.lgs. n. 387 del 2003) volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti. La Conferenza non si identifica dunque con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, non trattandosi di organo collegiale oppure di ufficio speciale della pubblica amministrazione. Essa consiste soltanto in un modulo procedimentale e organizzatorio, ossia in un metodo di azione amministrativa per la gestione di procedure complesse. Pertanto, la stessa non altera le regole che presiedono alla competenza amministrativa e, quindi, l'avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse. Ne discende, sul piano strettamente processuale che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente s gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame”. (in diritto punto 8.1)

 

 

Consiglio di Stato - Sez. IV - Sentenza del 1 dicembre 2016, n. 5044

“La conferenza di servizi, rappresentando un modulo procedimentale di semplificazione, consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell’Amministrazione procedente (portatrice del cd. interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte (portatrici dei cd. interessi pubblici secondari)

L’istituto non costituisce solo un “momento” di semplificazione dell’azione amministrativa (come indicato dal capo IV della legge n.241/1990) ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialogico e sincronico degli stessi.
In altre parole, la valutazione tipica dell’esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell’esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione”. (in diritto punto 15)

  

Consiglio di Stato - Commissione speciale - parere del 7 aprile 2016, n. 890

Avente ad oggetto lo "Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

“La conferenza di servizi è uno dei principali strumenti di semplificazione introdotto in via generale nell'ordinamento dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 per velocizzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche quando sono coinvolti una pluralità di interessi. La composizione degli interessi pubblici, parte rilevante del processo decisionale dell’amministrazione centrale e locale, costituisce, sia per le stesse amministrazioni sia per i privati, un elemento di costo rilevante: la conferenza di servizi fu, quindi, introdotta per ridurre i costi del processo decisionale pubblico e accelerarne i tempi, mediante la convocazione di apposite riunioni aperte alla partecipazione delle amministrazioni competenti, finalizzate all'adozione di un provvedimento amministrativo, anche pluristrutturato. La funzione originaria e primaria dell’istituto, ribadita dai diversi interventi normativi che hanno inciso sulla legge n. 241 del 1990, è quella di coordinare l’attività delle amministrazioni, attraverso una valutazione contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, in vista di un risultato finale unitario.” (in diritto punto 11.1).

 

Corte costituzionale - sentenza 11 luglio 2012, n.179

“L’istituto della conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri , nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore”. (in diritto punto 5.2.1)

 

 

 

Livelli essenziali delle prestazioni e disciplina della conferenza di servizi

 

Corte costituzionale, sentenza n.246 del 2018

“Stando all'autoqualificazione operata dal legislatore statale nell'art. 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990, la disciplina della conferenza di servizi attiene ai livelli essenziali delle prestazioni. Questa Corte, dopo aver precisato che la conferenza di servizi costituisce “un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti”, ha però escluso che “l’intera disciplina della conferenza di servizi” sia riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, aggiungendo che “essa, infatti, lungi dal determinare uno standard strutturale o qualitativo di prestazioni determinate, attinenti a questo o a quel diritto civile o sociale, in linea con il secondo comma, lettera m) dell’art. 117 Cost…..assolve al ben diverso fine di regolare l’attività amministrativa in settori vastissimi ed indeterminati, molti dei quali di competenza regionale “( sentenza n. 179 del 2012)

Ciò non esclude che singoli profili della disciplina della conferenza di servizi siano riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali.

Peraltro l’art. 29, comma 2-quater della legge n. 241 del 1990- coerentemente con la necessaria lettura finalistica della formula dei “livelli essenziali delle prestazioni” – consente alle regioni e agli enti locali di “prevedere livelli ulteriori di tutela” vietando loro di stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter”. (in diritto punto 4.2.3.2).

“Secondo l’art. 29 della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente a seguito delle modifiche operate da ultimo dal d.lgs. n. 126 del 2016, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma lett. m) della costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne il responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti”(comma 2-bis). In base al comma 2-ter” attengono altresì  ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della costituzione le disposizioni della presente legge concernenti le presentazioni di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi….

Il comma 2-quater dispone che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ma possono prevedere ulteriori livelli di tutela”. (in diritto punto 3.2.1).

“La Regione può perciò intervenire s specifici profili o segmenti del procedimento amministrativo delineato dalla legge statale, variandoli in senso migliorativo in termini di semplicità, snellezza o speditezza..(omissis). Ciò che invece resta precluso al legislatore regionale è di introdurre un modello procedimentale completamente nuovo e incompatibile con quello definito a livello statale, giacché  un intervento di questo tipo anche se, come nel caso in esame, si auto qualificasse come diretto a perseguire l’obiettivo della semplificazione, per un verso sarebbe di assai difficile se non impossibile raffronto con quello statale al fine di apprezzarne la maggiore o minore semplificazione e per altro verso finirebbe per complicare le attività connesse allo svolgimento di un’impresa imponendo ai suoi destinatari l’onere aggiuntivo della non facile individuazione della normativa in concreto applicabile.” (in diritto punto 3.3).

 

 

 

Modalità di svolgimento

 

TAR Puglia Bari, Sez.III, 22 luglio 2019, n. 1057

“IV - In merito alla questione della partecipazione fisica alle sedute della conferenza di servizi …, è noto l’orientamento di giurisprudenza che ha ammesso la possibilità di esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte (cfr.: Cons. Stato V, 21.5.2019, n. 3251; idem IV n. 34/2002; idem, n. 3917/2002). Ciò, in quanto la conferenza di servizi non è un organo collegiale, bensì un modello di semplificazione amministrativa. La doglianza, pertanto, è infondata”.

 

Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2019, n. 3251

“per l’orientamento prevalente (ex multis, Cons. Stato, V, 18 dicembre 2015, n. 5749; IV, 21 agosto 2015, n. 3971; V, 10 febbraio 2015, n. 709; IV, 6 maggio 2013, n. 2443), in sede di conferenza di servizi è ammissibile esprimere valutazioni anche mediante la trasmissione di note scritte, considerato – da un lato – che scopo dell’istituto è la massima semplificazione procedimentale e l’assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza vanno osservate nei termini in cui siano strumentali all’obiettivo, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l’illegittimità dell’operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto e – dall’altro – che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, bensì strumento organizzativo a fini dialettici e acceleratori della procedura”.

 

Corte costituzionale, sentenza n.246 del 2018

"Il d.lgs. n. 127 del 2016 ha previsto che: a) la conferenza decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, disponendo che le comunicazioni avvengano per posta elettronica; b) in casi di particolare complessità della determinazione da assumere o su richiesta motivata degli interessati, la conferenza può svolersi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, c) comunque in caso di assenso condizionato che richieda  modifiche sostanziali o di dissenso ritenuto superabile, all’esito della conferenza semplificata e in modalità asincrona, si procede alla convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona." (in diritto punto 4.2.2.1)

"Si può a questo punto tornare alle censure del ricorrente, il quale lamenta che il legislatore abruzzese non abbia previsto la modalità telematica come regola per lo svolgimento della conferenza di servizi. …(omissis) è vero che il legislatore statale ha previsto che la conferenza decisoria   si svolga – e salvo i casi di particolare complessità – per via telematica (conferenza cosiddetta semplificata, cioè in forma semplificata e in modalità asincrona) e anche che, qualora all’esito della conferenza semplificata non si addivenga alla determinazione di conclusione positiva, la conferenza sia indetta in modalità sincrona (conferenza cosiddetta simultanea) con la partecipazione contestuale “ove possibile anche in via telematica” dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
L’obbligo di utilizzo della modalità telematica, dunque, è senz’altro riferito alla conferenza semplificata, ma non anche a quella simultanea”. (in diritto punto 4.2.2.2)

 

 

 

Dissenso espresso e motivato

 

> Tar Campania, Napoli, Sez. V 4 luglio 2019, n. 3719

“Non avendo il Comune espresso in sede di conferenza di servizi il proprio dissenso motivato, ma avendo disertato la conferenza di servizi, lo stesso non potrà esperire l’opposizione di cui all’art. 14 - quinquies l. 241/90, né potrà richiedere determinazioni in via di autotutela ai sensi del successivo articolo 21 - quinquies, residuando unicamente la possibilità di richiedere una nuova conferenza di servizi, al solo fine di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21 - nonies l. 241/90.”

 

TAR Umbria, sez. I 20 febbraio 2019 n.79

“3.2.- Osserva  il Collegio che il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, <<deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”>>; in altri termini, esso <<deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso>> (Cons. Stato Sez. V, 23-05-2011, n. 3099; Cons. Stato Sez. V, 24-01-2013, n. 434; Cons. Stato Sez. IV, 24-05-2013, n. 2836; Cons. Stato Sez. III, 23-01-2014, n. 350; Cons. Stato Sez. V, 13-03-2014, n. 1180; Cons. Stato Sez. IV, 01-07-2015, n. 3252; Cons. Stato. Sez. II, par. n. 2363 del 14/11/2016; T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, 06-02-2017)”.

 

 

 

Determinazione conclusiva della conferenza di servizi

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 9 del 2019

 “Le disposizioni statali stabiliscono le modalità di formazione della determinazione di conclusione della conferenza disciplinando, tra l’altro, i casi in cui deve considerarsi acquisito l’assenso senza condizioni dei partecipanti, la portata della determinazione stessa (sostitutiva di tutti gli atti di assenso comunque denominati), i suoi effetti immediati e le ipotesi di sospensione dell’efficacia.

Questo quadro normativo è il frutto di una lunga e complessa evoluzione legislativa dell’istituto della conferenza di servizi che ha visto oscillare il legislatore tra un modello a struttura unitaria e uno a struttura dicotomica del suo atto conclusivo.
Superando le incertezze che talune formule legislative avevano ingenerato, il testo oggi vigente è chiaro nell'opzione a favore di un modello a struttura unitaria, il quale – nella prospettiva seguita dal legislatore di riforma – bilancia l’esigenza di semplificazione ( che trova concreta realizzazione nel principio dell’assenso implicito e nella previsione dell’immediata efficacia della determinazione in caso di approvazione unanime), quella di salvaguardia delle competenze delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (che è assicurata attraverso la possibilità loro offerta di partecipare alla conferenza e la previsione dei rimedi per le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili ex art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) l’interesse del privato proponente o istante, che può essere invitato alla conferenza( art.14-ter, comma 6, della legge n. 241 del 1990) e il contro interesse dei privati che si oppongono alla conclusione positiva del procedimento, i quali anche possono essere invitati alla conferenza (art. 14-ter,comma 6)

La disciplina statale che emerge dall'insieme delle disposizioni indicate, nella parte in cui prevede che la determinazione conclusiva della conferenza sostituisca ad ogni effetto tutti gli atti di assenso e che sia immediatamente efficace, salvi i casi di dissensi qualificati, definisce uno “standard strutturale e qualitativo di prestazioni determinate in linea con il secondo comma, lettera m) dell’art.117 Cost (secondo la formula utilizzata nella sentenza n. 179 del 2012).

Le norme statali richiamate infatti, per un verso definiscono la struttura essenziale della determinazione conclusiva della conferenza e per l’altro verso imponendo l’esame contestuale dei diversi punti di vista, investono la “qualità” delle valutazioni effettuate in conferenza che si caratterizzano così, in quel contesto, equiordinate. (in diritto punto 2.2)

La riconducibilità delle norme statali interposte ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), cost. non comporta di per sé l’automatica illegittimità costituzionale delle norme regionali che differiscano da esse, tenuto conto della possibilità per le regioni di discostarsi dallo standard statale per prevedere “livelli ulteriori di tutela “(art. 29, comma 2-quater, legge 241 del 1990)". (in diritto punto 2.3)

 

 

 

 

Principio di proporzionalità

 

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2015, n.965

“Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi. Date tali premesse la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido e immodificabile ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità ”. (diritto punto 1.2)

 

 

Rappresentante unico

 

> TAR Puglia Bari, Sez.III, 22 luglio 2019, n. 1057

“V -infondata è la censura relativa alla violazione della disposizione sulla partecipazione del rappresentante unico o “soggetto unico abilitato” alla c.d. conferenza simultanea, di cui all’art. 14-ter, commi 3 e 5, della legge n. 241/1990 (nella vigente versione introdotta dal D.Lgs. n. 127/2016, art. 7), normativa che, a quanto consta, può essere applicata alle Regioni subordinatamente alle statuizioni regionali di attuazione. Infatti, il citato comma 5 dell’art. 14-ter prevede che “Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le Amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione delle suddette Amministrazioni ai lavori della conferenza”. Invero, a quanto consta, tale normativa non è stata ancora attuata dalla Regione Puglia, sicché il rappresentante unico regionale o “soggetto unico abilitato”, allo stato, manca e, tuttavia, ciò non può riverberarsi in un vizio di legittimità del procedimento, poiché il citato comma 5 dell’art. 14-ter riconosce la sfera di autonomia decisionale della Regione nello stabilire le modalità di scelta del proprio rappresentante unico in seno alle conferenze di servizi e addirittura sembra ver demandare all’autonomia regionale persino la scelta della “eventuale partecipazione… ai lavori della conferenza”. “

 

Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale del 29 marzo 2018, parere n.01127/2018 del 27/4/2018.

 “Il “rappresentante” unico non sarebbe tale se non dovesse in qualche modo prendere conoscenza del punto di vista delle amministrazioni che rappresenta e farsene portavoce nel corso della conferenza, pur non costituendo un mero “nuncius” delle medesime. Ne segue che, pur nel silenzio della norma, il rappresentante stesso deve ritenersi tenuto a sentire, in sede preparatoria e non necessariamente con i crismi della formalità, le amministrazioni in questione prima che la conferenza si svolga, anche al fine di stabilirei margini operativi del suo agire, che deve essere necessariamente connotato da un minimo di flessibilità. E ’però del tutto possibile che nel corso della conferenza stessa altre amministrazioni presenti rendano elementi nuovi, che rendono necessaria una valutazione ulteriore. In tal caso il rappresentante dovrà, eventualmente richiedendo a tal fine un breve rinvio della discussione, comunicare quanto emerso alle amministrazioni interessate, consultandole velocemente, e tener conto dei rilievi ulteriori che esse dovessero formulare. In questo caso però non si avrebbe un “nuovo parere” ma semplicemente una modalità ulteriore di giungere all'unico atto di assenso rilevante, ovvero quello che risulta dal verbale conclusivo della conferenza, che in ipotesi si chiuderebbe solo dopo aver dato al rappresentante unico la possibilità di consultarsi ulteriormente con le amministrazioni rappresentate. Il tutto dunque va valutato in concreto, caso per caso. Nel caso in cui queste modalità non fossero rispettate, ovvero nel caso in cui il rappresentante unico si esprimesse nella conferenza senza alcun previo accordo con le amministrazioni rappresentate, fatta salva la eventuale responsabilità personale, amministrativa o disciplinare, del rappresentante stesso, non si addiverrebbe per ciò solo alla invalidità della determinazione conclusiva della conferenza. Costituisce, infatti, principio generale dell’ordinamento che, in mancanza di norme specifiche, i rapporti interni tra rappresentato e rappresentante siano inopponibili a che entra in relazione giuridica con questi”.

 

 

 

Termini procedimentali

 

TAR Sardegna - Sez. II - 23 febbraio 2017, n. 133

Con riferimento alla tutela delle  bellezze naturali e ai vincoli paesaggistici e ambientali: "La mancata osservanza, da parte della Soprintendenza, del termine previsto ex lege per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica non determina l’illegittimità del parere reso oltre tale termine ma semplicemente la perdita, da parte di quest’ultimo, del carattere vincolante impressogli dalla legge  perché  esso, pur collocandosi al di fuori del quadro normativo, costituisce pur sempre un elemento del procedimento che l’Amministrazione deve valutare, potendosene solo motivatamente discostare (...omissis….).
Come questo TAR ha già avuto modo di precisare allorché l’attività procedimentale si svolga nel rispetto delle regole di semplificazione previste per la conferenza di servizi resta irrilevante la disciplina ordinaria dei termini procedimentali dei singoli subprocedimenti che, in tal caso, non trovano applicazione restando altrimenti vanificata la finalità di accelerazione dell’attività amministrativa propria di tale modalità di svolgimento dell’azione pubblica."

 

 

 

Posizioni prevalenti

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 27 agosto 2014 n. 4374. 

“L’amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tener conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, come già evidenziato in precedenza, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza”.

 

 

 

Autotutela in conferenza di servizi

 


> TAR Sicilia – Palermo – Sez.I –  sentenza del 5 giugno 2019, n. 1502

Secondo il giudice amministrativo “Le amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare in autotutela per far venire meno l’assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all’adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte. Diversamente opinando  si porrebbe nel nulla la disciplina dettata in tema di dissenso o di mancata partecipazione all’interno della conferenza di servizi. di primo grado”.

 

Consiglio di Stato – Commissione speciale – parere del 7 aprile 2016, n. 890/2016.

“Per quanto riguarda l’articolo 14-quater, comma 2, si suggerisce di precisare che l’adozione del provvedimento di autotutela con cui si travolgono gli effetti della determinazione motivata di conclusione, in quanto contrarius actus, deve pervenire all'esito di un procedimento in conferenza di servizi strutturato in modo simmetrico rispetto a quello che ha condotto all'adozione del provvedimento annullato o revocato. E infatti, laddove si propendesse per la soluzione opposta (nel senso che il potere di autotutela possa essere esercitato anche dalla sola amministrazione procedente) si consentirebbe ad uno solo dei soggetti coinvolti nella vicenda di comportarsi quale sostanziale dominus della conferenza e dei relativi effetti 8e questo rischio sarebbe particolarmente evidente nel caso di revoca per le ipotesi di “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”.  (in diritto punto 10.3)

 

> Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 agosto 2014 n. 4374

Le amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza di servizi non possono operare in autotutela per far venire meno l’assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all’adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte. Spetta, quindi, all’amministrazione procedente valutare se indire una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto il riesame dell’atto adottato secondo le modalità già seguite in occasione dell’adozione del provvedimento di primo grado”. (diritto punto 3.3)

 

 

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Ultimo aggiornamento: giovedì 23 aprile 2020