D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

> Torna all'indice

#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI
29

Vendita al minuto di alcolici in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita;

c) in caso di attività commerciale già avviata.

a) SCIA unica

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

c) Comunicazione

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;

c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.

La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;
c) all’avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell’attività).  

D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

 30

Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita;

c) in caso di attività commerciale già avviata.

a) SCIA unica

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

c) Comunicazione

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;

b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;

c) all’avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari(successivo a quello dell’attività).

D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5

D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

31

Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita;

c) in caso di attività commerciale già avviata.

a) SCIA unica

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

c) Comunicazione

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.

 

La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle Dogane, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;

b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;

c) all’avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell’attività)

In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)

32

Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita.

c) in caso di attività commerciale già avviata.

a) SCIA unica

 

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

c) Comunicazione

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.

La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;

b) contestualmente all’istanza;

c) all’avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell’attività).

In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressicon capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011

D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

33

Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita.

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

a) SCIA condizionata

 

b) Autorizzazione

 

c) Autorizzazione

 

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

 

L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente all'istanza;               

c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22

D.Lgs. n. 150/2012, art. 10

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46

 

 

34

Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale in: 

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita.

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

a) SCIA unica

 

b) Autorizzazione - Silenzio assenso più SCIA

 

c) SCIA

 

a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;

b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;

c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.

 

La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;    

b) contestualmente all'istanza;

c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività).

 

In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

L. n. 281/1963

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

D.P.R n. 151/2011, - Allegato I, punto 46

Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

35

Vendita di oggetti preziosi in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita.

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

a) SCIA condizionata

 

b) Autorizzazione - Silenzio assenso

 

c) Autorizzazione - Silenzio assenso

 

a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi. 

 

L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente all'istanza;

c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.

L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

36

Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita.

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

a) SCIA condizionata

 

b) Autorizzazione

 

c) Autorizzazione 

 

a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;

b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;

c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.

 

L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente all'istanza;

c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.

L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura SUAP ai VV.F.

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

37

Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animate (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita.

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

a) SCIA condizionata

 

b) Autorizzazione

 

c) Autorizzazione

 

a)  SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

b)  Autorizzazione per l'avvio o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

c)  Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;

b) contestualmente all'istanza;

c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

 

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che satabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4

Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31

Ultimo aggiornamento: martedì 6 giugno 2017