D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Torna all'indice

#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

65

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate

Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA

 

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

 

 

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone  tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

a) Autorizzazione/silenzio-

assenso (60 giorni) più

SCIA unica

 

b) Autorizzazione più SCIA

 

a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

 

b)Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria  più nulla osta di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

66

Subingresso

in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

67

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

 

 

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelatein caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

 

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

b) SCIA condizionata

a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

 

b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

68

Subingresso

 

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

Ultimo aggiornamento: lunedì 19 dicembre 2016