D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1. Altre attività di somministrazione

(Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo)

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#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

69

Attività di somministrazione al domicilio del consumatore

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)

 

D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2    

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

70

Avvio

Ampliamento

Subingresso

 

dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime

 

 

 

SCIA unica

SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

 

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

 

Avvio

Ampliamento

Subingresso

 

dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime  in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

b) SCIA condizionata

 

a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

b)SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

L. n. 447 /1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

71

Avvio

Subingresso

 

dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)

SCIA unica

SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.P.R. n. 235/2001, art. 2

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

 

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

 

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

Avvio

Subingresso

 

dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

b) SCIA condizionata

 

a) SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

b) SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

 

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

 

D.P.R. n. 235/2001, art. 2

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

 

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

 

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

 

72

Avvio

Subingresso

Ampliamento

 

dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

 

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1

 

D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86

 

D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

 

 

Avvio

Subingresso

Ampliamento

 

dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) Autorizzazione più SCIA unica

 

 

b) Autorizzazione più SCIA

 

a)Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

L. n. 447 del 1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

 

73

Avvio

Subingresso

Ampliamento

dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

SCIA unica

SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolopubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

 

D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

 

 

 

Avvio

Subingresso

Ampliamento

 

dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) SCIA unica

 

b) SCIA condizionata

 

a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

 

D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

 

 

 

74

Avvio

Subingresso

Ampliamento

 

delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico

SCIA unica

SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

 

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. h)

 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

 

D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

Ultimo aggiornamento: martedì 20 dicembre 2016