D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - Attività commerciali e assimilabili

SEZIONE I - 9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI

(Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.) 

> Torna all'indice

#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

89

Esercizio di attività

 

Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

 

Con impatto acustico:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SCIA condizionata

 

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La SCIA Unicacomprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.

 

b) SCIA per avvio dell’attività più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D. Lgs. n. 112/1998, art. 22

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

 

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg[1]

 

 

 

 

 

 

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale, o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II

 

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

 

 

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg

SCIA condizionata

 

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.

La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

 

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

90

Subingresso

 

Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

 

Comunicazione

In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.

 

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.Lgs. n. 112/1998, art. 22

D.P.R, n. 387/1994

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

 

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

 

 [1]  La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

Ultimo aggiornamento: martedì 20 dicembre 2016