D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE III - 1. AMBIENTE

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

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#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA:

  • elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006; ;
  • elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull’ambiente;
  • modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull’ambiente;
  • elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di  opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • elencati nell’allegato IV, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull’ambiente.

Autorizzazione

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 3 e dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell’ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.

 

Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell’ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’opera o intervento

D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III

D.M. n. 52/2015

 

 

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Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA:

  • elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull’ambiente;
  • elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”;

 

Autorizzazione

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97

D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art.20

D.M. n. 52/2015

Ultimo aggiornamento: mercoledì 21 dicembre 2016