D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE III - 1. AMBIENTE

1.5. Gestione rifiuti

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#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

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Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all’articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:

a)  categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

b)  categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c)  categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

d)  categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

e)  categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

f)  categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g)  categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

h)  categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

i)  categoria 9: bonifica di siti;

l)  categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Iscrizione all’Albo mediante procedura semplificata per:

  • aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65

Autorizzazione

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 212

D.M. n. 120/2014, art. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5

D.M. n. 120/2014, art. 16, lett. a), b), c)

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Rinnovo dell’iscrizione all’Albo

Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.

Comunicazione

 

D.M. n. 120/2014, art. 22

D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1

D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3

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Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi

Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti

Autorizzazione

Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell’art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell’impianto.

Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall’AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12

 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

Ultimo aggiornamento: mercoledì 21 dicembre 2016