1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
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1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
| Numero | Titolo | Regime amministrativo | Concentrazione di regimi amministrativi | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati. |
Comunicazione |
Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita. Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. |
D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998) |