6.1. Esercizio di sale giochi
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6.1. Esercizio di sale giochi
| Numero | Titolo | Regime amministrativo | Concentrazione di regimi amministrativi | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. |
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65 |
Messa in esercizio di ciascun apparecchio |
Autorizzazione |
L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi,deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. |
L. n. 388/2000, art. 38 c. 1 |
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| 84 | Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT). |
Autorizzazione |
L’istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. |
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65 |