Accumulo
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Accumulo
15 procedure semplificate
per agevolare l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico
Cosa è cambiato
- Semplificazione dei regimi applicabili ad alcune tipologie di impianti di accumulo
- Riduzione dei termini per l’autorizzazione paesaggistica e silenzio-assenso per impianti di accumulo in regime di attività libera su aree di notevole interesse pubblico
- Esenzione dall’autorizzazione paesaggistica e dalle valutazioni ambientali per impianti di accumulo in regime di attività libera su immobili sottoposti a vincolo d’insieme
- Esenzione dalle valutazioni ambientali per alcune tipologie di impianti di accumulo
Numerosi interventi hanno semplificato il regime applicabile alla realizzazione o modifica di alcune tipologie di impianti di accumulo elettrochimico.
Oggi, per gli interventi di modifica su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, è previsto il regime di attività libera, se l'intervento avviene all'interno dell'area già occupata dall’impianto. Per gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati su aree occupate da impianti di produzione di energia elettrica da fonte fossile o rinnovabile non è più necessaria l’autorizzazione unica, ma è sufficiente la procedura abilitativa semplificata, indipendentemente dalla potenza dell'impianto.
Per l’installazione di impianti di accumulo di tipo stand-alone ubicati in aree non industriali è stato introdotto il regime semplificato dell’autorizzazione unica statale (per impianti di potenza superiore a 200 MW) o regionale (per gli impianti di potenza inferiore o pari a 200 MW) previsto dal D.lgs. 190/2024. L’autorizzazione unica è stata inoltre estesa alla realizzazione di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, e comprende, oltre ai provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, anche tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
Altri interventi hanno accelerato la conclusione delle procedure per l'installazione di impianti di accumulo soggetti al regime dell’attività libera (quelli cioè con potenza fino a 10 MW) su aree o gli immobili di notevole interesse pubblico e la loro modifica, riducendo a 30 giorni il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, decorso il quale si forma il silenzio-assenso.
Inoltre, gli impianti di accumulo in regime di attività libera non sono più sottoposti all’autorizzazione paesaggistica laddove la loro realizzazione insista su immobili di pregio ricadenti in un vincolo estetico e tradizionale d’insieme né alle valutazioni ambientali previste dal Codice dell’Ambiente. L’esenzione dalle procedure di valutazione ambientale vale anche per gli impianti di accumulo ubicati all'interno del perimetro di impianti industriali o su aree occupate da impianti di produzione di energia elettrica da fonte fossile o rinnovabile.
Riferimenti normativi e link:
Decreto-legge 77-2021, art. 31-quarter
Decreto legislativo 190-2024, art. 7, cc.4-6, art. 8, art. 9, c.10, art.13, c.1
Tipo di Intervento
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Altro
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Riduzione Adempimenti
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Riduzione Termini
Natura dell’intervento
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Normativa
Beneficiario
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Imprese