Autorizzazioni uniche
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Autorizzazioni uniche
4 procedure semplificate
per rendere più efficienti le procedure e ridurre i tempi di attesa
Cosa è cambiato
- Il Provvedimento Unico Ambientale include ora solo le autorizzazioni ambientali specificamente elencate
- Introduzione di una nuova procedura preliminare al Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR)
- PAUR: i termini per la convocazione della Conferenza di Servizi sono anticipati e i termini della seconda consultazione sono dimezzati da 30 a 15 giorni
- Inclusione della VIA e dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto all'interno del PAUR
- Eliminazione dell'obbligo, a carico del proponente, di redigere l'avviso di seconda consultazione
- Anticipazione delle verifiche preliminari per la variante urbanistica
È stato ridotto il numero di autorizzazioni ricomprese nel Provvedimento Unico Ambientale (PAU), che oggi include esclusivamente le autorizzazioni ambientali specificamente indicate dalla legge.
È stata introdotta una nuova procedura preliminare al Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR), che supporta il privato nella definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e le condizioni per ottenere le autorizzazioni necessarie. Se nell'ambito di un'autorizzazione unica è compreso il rilascio di titoli abilitativi settoriali (ad es. la VIA), le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla Conferenza di Servizi e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
I termini per la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria sono anticipati, a partire dalla scadenza per la richiesta di integrazioni documentali. Nei casi in cui il PAUR sia preceduto dalla fase preliminare, l'autorità competente può stabilire una ulteriore riduzione dei termini.
Le fasi di integrazione della documentazione e di richiesta di variante urbanistica sono state coordinate: le verifiche preliminari devono essere effettuate entro lo stesso termine previsto per le integrazioni documentali.
I termini della seconda consultazione al pubblico sono dimezzati da 30 a 15 giornied è eliminato l’obbligo per il proponente di redigere l’avviso, che viene oggi invece curato dalla pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi e link:
Decreto-legge 77-2021, art. 22, c.1, art. 23, c.1, art. 24, c.1
Tipo di Intervento
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Altro
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Riduzione Adempimenti
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Riduzione Termini
Natura dell’intervento
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Normativa
Beneficiario
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Imprese