Breadcrumb

Bonifiche

9 procedure semplificate

per garantire maggiore efficienza e trasparenza nei processi di bonifica

Cosa è cambiato

  • Estensione della Certificazione di Avvenuta Bonifica semplificata anche ai siti regionali  
  • Introduzione di poteri sostitutivi per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
  • Ampliamento delle opere realizzabili nei siti oggetto di bonifica
  • Standardizzazione dell’istanza di avvio della procedura di bonifica
  • Nuova procedura semplificata per l’esecuzione di bonifiche innovative nei SIN
  • Ricorso a società in house del MITE per l’esecuzione delle bonifiche
  • Introduzione di termini di conclusione delle gare per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare le operazioni di bonifica
  • Riduzione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque emunte    
  • Possibilità di presentare all’ARPA un progetto di indagine per la definizione dei valori di fondo

La Certificazione di Avvenuta Bonifica semplificata per suolo, sottosuolo e materiali di riporto è ora applicabile anche ai siti regionali, oltre che ai SIN (Siti di Interesse Nazionale). 

È stato introdotto il potere sostitutivo di rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica e un termine per il suo esercizio: nel caso in cui la Provincia non provveda al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla relazione tecnica dell’ARPA, la Regione provvede a rilasciarla entro 60 giorni. 

Sono state ampliate le opere realizzabili nei siti ancora oggetto di bonifica: è ad esempio ora consentita, anche nei SIN, la realizzazione di opere senza scavi ma con occupazione permanente del suolo.  

È stato definito un elenco preciso dei documenti necessari per avviare le bonifiche nei SIN, assieme a un modello standardizzato di istanza per l’avvio della procedura di bonifica.

Per i SIN è stata introdotta una procedura semplificata (non soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica - MITE) per l'applicazione a scala pilota di tecnologie di bonifica innovative. 

Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, Regioni, Province autonome ed Enti locali territoriali possono avvalersi delle società in house del MITE, in luogo dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica.

Nel caso in cui l’ente decida di avviare una procedura di evidenza pubblica, è stato introdotto un termine (prima non previsto) pari a 90 giorni, entro il quale il Comune o, in caso di inerzia, la Regione, deve concludere la procedura per individuare il soggetto pubblico o privato incaricato della bonifica.

Al fine di garantire la celerità degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per ottenere l’autorizzazione allo scarico delle acque emunte sono ridotti da 90 giorni (autorizzazione provinciale) a 60 giorni (autorizzazione regionale unica).

Infine, per le procedure di bonifica di siti interessati da fenomeni di origine naturale o antropica, in caso di superamento delle soglie di contaminazione, il proponente può presentare un piano di indagine all’ARPA, che sarà eseguito entro 60 giorni a carico del proponente. Sulla base dei risultati, l’ARPA definirà i valori di fondo da assumere.

Riferimenti normativi e link:

Decreto-legge 77-2021, art. 37, c.1

Tipo di Intervento

  • Altro
  • Riduzione Adempimenti
  • Riduzione Termini
  • Standardizzazione

Natura dell’intervento

  • Normativa

Beneficiario

  • Cittadini
  • Imprese
  • PA locali