Impianti elettrici
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Impianti elettrici
22 procedure semplificate
per la realizzazione di infrastrutture e impianti da fonti rinnovabili
Cosa è cambiato
- Riduzione termini del procedimento di autorizzazione e parere paesaggistico non vincolante per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee
- Introduzione del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio e silenzio-assenso per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
- Parallelizzazione del procedimento di autorizzazione unica per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con quello relativo all’esproprio delle aree interessate
- Riduzione dei termini di rilascio degli atti di assenso relativi a interessi sensibili per impianti in regime di PAS
- Riduzione dei termini per l’autorizzazione paesaggistica e silenzio-assenso per elettrodotti in regime di attività libera su aree di notevole interesse pubblico
- Semplificazione del regime per gli interventi relativi alle infrastrutture elettriche
- Esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per elettrodotti in regime di attività libera ubicati su immobili di pregio ricadenti in un vincolo d’insieme
- Eliminazione VIA statale per alcune tipologie di progetti di elettrodotti aerei e in cavo interrato
Le procedure di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (anche off-shore) nelle aree idonee e delle relative infrastrutture elettriche di connessione diventano più rapide, con una riduzione di un terzo dei tempi procedimentali e la previsione del parere paesaggistico non vincolante.
È stata inoltre introdotta la possibilità di richiedere, contestualmente all'istanza di autorizzazione unica dell'impianto a fonte rinnovabile, l'attivazione della procedura di esproprio delle aree destinate alla realizzazione delle opere connesse all'impianto.
Quando il progetto è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA, in caso di valutazioni contrastanti tra le amministrazioni coinvolte. A seguito dell’adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri, il procedimento autorizzatorio deve concludersi entro il termine di 60 giorni. Se il Consiglio dei ministri ha già rilasciato il provvedimento di VIA e il termine decorre inutilmente, l’autorizzazione per l’impianto si intende comunque rilasciata.
Per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o da fonti rinnovabili assoggettati al regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), è prevista la riduzione del termine di rilascio dell'atto di assenso a tutela di interessi sensibili di competenza del comune procedente. Inoltre, è stato introdotto il meccanismo del silenzio-assenso in caso di inutile decorso del termine. Laddove invece la tutela degli interessi sensibili sia di competenza di amministrazioni diverse da quella procedente, per accelerare la realizzazione di tali impianti è stato ridotto il termine di indizione della Conferenza di Servizi (da 20 a cinque giorni) e quello per il rilascio dell’atto di assenso (da 90 a 60 giorni).
È stato inoltre eliminato l’obbligo previsto in passato in capo al soggetto interessato di presentare il progetto al Comune entro il termine di 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. L’intervento consente quindi di intraprendere i lavori nel caso in cui il provvedimento pervenga prima dei 30 giorni previsti per la formazione del silenzio-assenso.
È previsto l’ampliamento dell’applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) agli interventi relativi alle infrastrutture elettriche. In particolare, la PAS si applica alla realizzazione di nuove stazioni elettriche, nonché all’adeguamento o ampliamento di quelle esistenti, quando necessari per consentire l’esercizio in corrente continua e localizzati in aree idonee o siti dismessi.
Il regime semplificato è esteso anche agli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di limitata lunghezza o la trasformazione da linee aeree a cavi interrati, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti. Inoltre, gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato, o con scostamenti minimi e variazioni contenute dell’altezza dei sostegni, rientrano anch’essi nella PAS.
La procedura semplificata si applica, infine, agli interventi all’interno delle stazioni elettriche che comportano un aumento di cubatura superiore al 30%, purché riferiti a edifici destinati esclusivamente a ospitare apparecchiature e impianti tecnologici.
Alcuni interventi hanno semplificato le procedure relative agli elettrolizzatori. In particolare, è oggi possibile realizzare in attività libera interventi di modifica su elettrolizzatori con potenza fino a 10 MW. Laddove questi interventi di modifica insistano su aree e immobili di notevole interesse pubblico, l’autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata entro 30 giorni.
Se invece l’intervento ricade su immobili di pregio soggetti a vincolo estetico e tradizionale d’insieme, non è più necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Per velocizzare i procedimenti autorizzatori relativi agli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, il parere della Regione interessata, relativo alla compatibilità dell'opera all'esercizio dell'uso civico, è obbligatorio ma non vincolante, e, in caso di mancata espressione di tale parere, la compatibilità dell'opera si intende confermata.
Per alcune tipologie di progetti di elettrodotti aerei e in cavo interrato è stato eliminato l’obbligo di VIA statale.
Il D.lgs. 190/2024 ha inoltre introdotto un regime autorizzatorio semplificato (di competenza statale o regionale, a seconda della potenza dell’impianto) per la realizzazione di elettrolizzatori stand alone da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica soggetti al regime dell’autorizzazione unica.
Per facilitare la connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si prevede che le società gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) possano utilizzare le sbarre di alta tensione funzionali all’alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, anche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Per velocizzare infine la realizzazione di interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale, si prevede che gli elementi emersi nell’ambito del procedimento di VAS sul Piano possano essere acquisiti anche in sede di VIA dei singoli interventi.
Riferimenti normativi e link:
Decreto legislativo 199-2021, art. 23, c.4
Decreto-legge 17-2022, art. 13-bis, c.2
Decreto-legge 50-2022, art. 6, c.1, art. 7, cc. 1-2, art. 10, c.1, art. 11, c.1
Decreto-legge 13-2023, art. 47, cc.1-7-8-9
Decreto legislativo 190-2024, art. 7, cc.4-5-6, art. 8, cc.4-7-8, art.9 c.3, art. 14, c.1
Tipo di Intervento
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Altro
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Riduzione Adempimenti
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Riduzione Termini
Natura dell’intervento
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Normativa
Beneficiario
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