Impianti eolici
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Impianti eolici
19 procedure semplificate
per facilitare la realizzazione degli impianti eolici e la loro modifica
Cosa è cambiato
- Semplificazione del regime (attività libera) per impianti di micro-eolico e di alcune tipologie di modifiche
- Esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi su aree di notevole interesse pubblico
- Esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi in regime di attività libera su immobili soggetti a vincolo d’insieme
- Riduzione termini di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi in regime di attività libera su aree di notevole interesse pubblico
- Riduzione dei termini di rilascio degli atti di assenso relativi a interessi sensibili per impianti in regime di PAS
- Riduzione del perimetro della zona buffer
L’installazione di impianti di micro-eolico con potenza fino a 20 kW, anche con altezza superiore a cinque metri (anche laddove avvenga nelle zone territoriali omogenee A e B), è sottoposta al regime dell’attività libera e non necessita quindi dell’acquisizione di permessi o autorizzazioni. Il regime dell’attività libera è stato inoltre previsto per alcuni interventi di modifica consistenti nella riduzione di superficie o volume dell’impianto o nell’aumento della sua volumetria non superiore al 20%, che in passato erano sottoposti al regime della dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA). Nel caso in cui questi interventi di modifica si svolgono su aree o immobili di notevole interesse pubblico, è prevista inoltre l’esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica è stata prevista anche per la realizzazione degli interventi di installazione e modifica di impianti eolici soggetti al regime dell’attività libera (oggi elencati nell’Allegato A del D.lgs. 190/2024) su immobili di pregio ricadenti in un vincolo d’insieme. Nel caso in cui questi interventi insistano invece su aree o immobili di notevole interesse pubblico, il termine di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è stato ridotto a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio-assenso.
Per l’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, assoggettati al regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), è prevista la riduzione del termine di rilascio dell'atto di assenso a tutela di interessi sensibili di competenza del comune procedente. In caso di inerzia, si applica il silenzio-assenso. Laddove invece la tutela degli interessi sensibili sia di competenza di amministrazioni diverse da quella procedente, per accelerare la realizzazione di tali impianti è stato ridotto il termine di indizione della Conferenza di Servizi (da 20 a cinque giorni) e quello per il rilascio dell’atto di assenso (da 90 a 60 giorni).
È stato inoltre eliminato l’obbligo previsto in passato in capo al soggetto interessato di presentare il progetto al Comune entro il termine di 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. L’intervento consente quindi di intraprendere i lavori nel caso in cui il provvedimento pervenga prima dei 30 giorni previsti per la formazione del silenzio-assenso.
È stata infine ridotta da sette a tre km la fascia di rispetto intorno ai beni sottoposti a tutela paesaggistica (cosiddetta zona “buffer”), ampliando pertanto il perimetro di realizzazione degli impianti eolici.
Riferimenti normativi e link:
Decreto legislativo 190-2024, art. 7, cc. 4-5-6-9, art. 8, cc. 4-7-8
Tipo di Intervento
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Riduzione Adempimenti
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Riduzione Termini
Natura dell’intervento
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Normativa
Beneficiario
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Cittadini
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Imprese