Breadcrumb

Impianti fotovoltaici

42 procedure semplificate

per favorire l’installazione e la modifica degli impianti solari fotovoltaici

Cosa è cambiato

  • Semplificazione del regime per alcune tipologie di interventi di installazione o modifica di impianti fotovoltaici 
  • Esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi su aree di notevole interesse pubblico
  • Esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi in regime di attività libera su immobili soggetti a vincolo d’insieme
  • Riduzione dei termini di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi in regime di attività libera su aree di notevole interesse pubblico
  • Riduzione dei termini di rilascio degli atti di assenso relativi a interessi sensibili per impianti in regime di PAS
  • Esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale per alcune tipologie di impianti fotovoltaici
  • Riduzione del perimetro della zona buffer

È stato esteso il regime dell’attività libera ad alcune tipologie di interventi su impianti fotovoltaici precedentemente soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), come ad esempio l'installazione in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali di impianti fotovoltaici a terra di potenza fino a 1 MW o posti su edifici di potenza fino a 10 MW, o, ancora, la realizzazione di impianti fotovoltaici su terra con potenza inferiore a 5 MW ubicati in aree a destinazione industriale.  Il regime dell’attività libera è stato esteso inoltre agli interventi su impianti fotovoltaici integrati su edifici esistenti o sulle relative pertinenze e agli impianti agrivoltaici fino a 5 MW. 

Per tutti gli interventi di installazione e modifica di impianti fotovoltaici assoggettati al regime dell’attività libera (oggi elencati nell’Allegato A del D.lgs. 190/2024) che insistono su immobili di pregio ricadenti in un vincolo d’insieme è prevista l’esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Nel caso in cui questi interventi in regime di attività libera insistano invece su aree o immobili di notevole interesse pubblico, il termine di rilascio della autorizzazione paesaggistica è stato ridotto a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio-assenso.

Il regime dell’attività libera è inoltre previsto, al posto del previgente regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), per la modifica di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, laddove comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%. Peraltro, se questi interventi di modifica ricadono su aree o immobili di notevole interesse pubblico non è necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La stessa esenzione è prevista anche per alcune modiche su impianti solari fotovoltaici con moduli su edifici. 

Altri interventi hanno previsto il regime della PAS per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW su aree idonee e delle relative opere connesse, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza fino a 1 MW, nonché per l’installazione di alcune tipologie di impianti fotovoltaici flottanti.

Per la realizzazione di impianti assoggettati al regime della PAS, come gli impianti solari fotovoltaici a terra di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW in zone industriali e quelli su edifici di potenza inferiore a 10 MW, è prevista la riduzione del termine di rilascio dell'atto di assenso a tutela di interessi sensibili di competenza del comune procedente, e il meccanismo del silenzio-assenso in caso di inutile decorso del termine. Laddove invece la tutela degli interessi sensibili sia di competenza di amministrazioni diverse da quella procedente, per accelerare la realizzazione di tali impianti è stato ridotto il termine di indizione della Conferenza di Servizi (da 20 a cinque giorni) e quello per il rilascio dell’atto di assenso (da 90 a 60 giorni).

Per semplificare lo svolgimento delle procedure di autorizzazione, sono esentati dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale gli impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza fino a 12 MW ubicati in zone agricole, gli impianti fotovoltaici fino a 15 MW su strutture e edifici, gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 12 MW situati in aree idonee e gli impianti fotovoltaici a terra con potenza fino a 15 MW in aree industriali.

È stato inoltre eliminato l’obbligo previsto in passato in capo al soggetto interessato di presentare il progetto al Comune entro il termine di 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. L’intervento consente quindi di intraprendere i lavori nel caso in cui il provvedimento pervenga prima dei 30 giorni previsti per la formazione del silenzio-assenso.

È stata infine ridotta da 1 km a 500 m la fascia di rispetto intorno ai beni sottoposti a tutela paesaggistica (cosiddetta zona “buffer”), ampliando pertanto il perimetro di realizzazione degli impianti fotovoltaici. 

Tipo di Intervento

  • Riduzione Adempimenti
  • Riduzione Termini
  • Standardizzazione

Natura dell’intervento

  • Normativa

Beneficiario

  • Cittadini
  • Imprese