Impianti idroelettrici
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Impianti idroelettrici
4 procedure semplificate
per facilitare la costruzione e la modifica degli impianti idroelettrici
Cosa è cambiato
- Esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per alcuni tipi di modifica di impianti idroelettrici in aree o immobili di notevole interesse pubblico
- Esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di impianti su immobili di pregio ricadenti in un vincolo d’insieme
- Applicazione del regime dell’attività libera per alcune tipologie di modifica di impianti idroelettrici
- Riduzione dei termini di rilascio degli atti di assenso relativi a interessi sensibili per alcuni impianti in regime di PAS
La realizzazione di impianti idroelettrici in regime di attività libera su immobili di pregio ricadenti in un vincolo d’insieme è oggi esentata dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Alcune tipologie di modifica di impianti idroelettrici, che non comportano particolari variazioni delle dimensioni dell’impianto, sono oggi assoggettate al regime di attività libera (e non più a quello della dichiarazione di inizio lavori asseverata). Per queste modifiche si prevede inoltre l’esenzione dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica laddove realizzate su aree o immobili di notevole interesse pubblico.
Per l’installazione di impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW, assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS), è prevista la riduzione del termine di rilascio dell'atto di assenso a tutela di interessi sensibili di competenza del comune procedente. Laddove invece la tutela degli interessi sensibili sia di competenza di amministrazioni diverse da quella procedente, per accelerare la realizzazione di tali impianti in regime di PAS è stato ridotto il termine di convocazione della Conferenza di Servizi (da 20 a cinque giorni) e quello per il rilascio dell’atto di assenso (da 90 a 60 giorni).
È stato inoltre eliminato l’obbligo previsto in passato in capo al soggetto interessato di presentare il progetto al Comune entro il termine di 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. L’intervento consente quindi di intraprendere i lavori nel caso in cui il provvedimento pervenga prima dei 30 giorni previsti per la formazione del silenzio-assenso.
Riferimenti normativi e link:
Decreto legislativo 190-2024, art. 7, cc.6-9, art. 8, cc.4-7-8
Tipo di Intervento
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Riduzione Adempimenti
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Riduzione Termini
Natura dell’intervento
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Normativa
Beneficiario
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Imprese