Servizi tributari
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Servizi tributari
12 procedure semplificate
per agevolare le modalità di presentazione delle dichiarazioni di imposta e la delega per l’utilizzo dei servizi tributari online
Cosa è cambiato
- Semplificazione della modalità precompilata per la presentazione della dichiarazione dei redditi
- Estensione del modello 730 a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA e alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati
- Digitalizzazione della comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di scritture contabili
- Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA
- Adozione di un modello unico per la delega degli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Digitalizzazione della rinuncia alla delega degli intermediari
- Possibilità per i sostituti di imposta di trasmettere, in alternativa al modello 770, il “prospetto delle ritenute/trattenute operate”
- Introduzione di un servizio on line per la verifica e gestione anticipata della regolarità contributiva (DURC)
- Eliminazione della Certificazione Unica relativa ad alcune categorie di contribuenti in regime forfettario o in regime fiscale di vantaggio
- Mantenimento del credito d’imposta anche in caso di omessa dichiarazione dei dati connessi al beneficio
Sono state semplificate le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi, estendendo il modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche (c.d. “modello 730”) a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA, anche qualora sia presente un sostituto di imposta. È stata introdotta una modalità precompilata della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, grazie alla quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate dal contribuente. A partire dal 2024, il modello di dichiarazione dei redditi precompilata è stato esteso anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i titolari di partita IVA, tra i quali rientrano i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili può oggi essere fatta direttamente dal depositario, e non più dal contribuente, mediante una procedura interamente telematica.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, nei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA da parte dei titolari di partita IVA non sono più richieste le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. La delega degli intermediari per l'utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avviene oggi mediante un modello unico dove il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare. Si prevede inoltre che la rinuncia alla delega è comunicata all’Agenzia delle Entrate dagli intermediari stessi esclusivamente in via telematica.
È stata introdotta la facoltà per i sostituti di imposta di trasmettere, in alternativa al modello 770, il prospetto delle ritenute/trattenute operate.
Inoltre, è stato introdotto un nuovo servizio online che consente al titolare o legale rappresentante dell’azienda - e al relativo intermediario - di potere verificare e gestire in anticipo le situazioni di irregolarità contributiva rilevate dal sistema “DURC On Line”. Viene introdotto anche un servizio online di verifica della regolarità contributiva INAIL "Simulazione Regolarità contributiva INAIL" che permette alle imprese, agli altri soggetti assicurati e agli intermediari delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva.
A decorrere dall’anno di imposta 2024, viene inoltre eliminata la Certificazione Unica (CU) relativa ad alcune categorie di contribuenti in regime forfettario o in regime fiscale di vantaggio.
Infine, la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi o in altri modelli dichiarativi, delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la perdita del beneficio, purché tali crediti siano effettivamente spettanti.
Tipo di Intervento
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Altro
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Digitalizzazione
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Riduzione Adempimenti
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Standardizzazione
Natura dell’intervento
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Amministrativa
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Normativa
Beneficiario
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Cittadini
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Imprese