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Valutazioni ambientali

15 procedure semplificate

per rendere più agevoli e trasparenti le procedure di autorizzazione ambientale

Cosa è cambiato

  • Iter unico per i procedimenti di VIA e AIA
  • Accorpamento della VIA con la procedura autorizzativa in caso di coincidenza dell'Autorità competente
  • Introduzione di tempi certi per l’individuazione dell’autorità competente in materia di VIA
  • Soppressione dell'obbligo di previo espletamento della verifica preliminare dell’interesse archeologico nelle procedure di VIA
  • Estensione a tutte le VIA statali della disciplina speciale PNRR su inerzia e potere sostitutivo
  • Introduzione di un termine per il rilascio del concerto da parte del competente organo del Ministero della cultura
  • Proroga dell’efficacia dei procedimenti di VIA
  • Riduzione del periodo per la consultazione pubblica sullo studio preliminare ambientale a 30 giorni 
  • Riduzione dei termini delle fasi preventive di consultazione per la VIA
  • Monitoraggio ambientale: l'autorità competente ha 30 giorni per esprimersi 
  • Digitalizzazione delle modalità di trasmissione della documentazione relativa alla VAS

I procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) possono essere coordinati, su istanza del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista. Inoltre, quando l'autorità competente per la VIA è anche responsabile della procedura autorizzativa, le procedure possono essere accorpate per un iter più lineare. 

Sono stati introdotti tempi certi per la determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui le opere e gli interventi sono caratterizzati da elementi progettuali rientranti nella competenza statale e in parte in quella regionale. Con riferimento alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, è stata introdotta la possibilità di individuare nella Regione, tramite un iter con tempi certi, l'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale.

La procedura di VIA non è più subordinata alla conclusione della verifica preliminare dell’interesse archeologico. Vengono introdotti termini perentori per la verifica da parte dell'autorità competente della completezza della documentazione allegata all'istanza di VIA, con un termine di 15 giorni per l’autorità procedente per richiedere chiarimenti o integrazioni finalizzati a evitare la sottoposizione del progetto al procedimento di VIA.
A tutte le procedure di VIA statale è stata inoltre estesa la disciplina speciale (c.d. “fast-track” o “VIA rapida”) relativa all’inerzia e all’esercizio di poteri sostitutivi prevista per i progetti PNRR e PNIEC, garantendo una più rapida conclusione delle procedure.

Sempre nell'ambito delle procedure di VIA statale, il competente direttore generale del Ministero della cultura deve rilasciare il concerto entro il termine di 30 giorni, e questo concerto ricomprende l’autorizzazione paesaggistica. 

È stato introdotto un meccanismo di superamento del dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale: in questa ipotesi, la decisione è deferita al Consiglio dei Ministri. Oggi è inoltre possibile ottenere la proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA in caso di istanza di proroga presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento.
La proroga dell'efficacia del provvedimento originario di VIA può contenere prescrizioni diverse e ulteriori in caso di determinate modifiche sopravvenute.

Sono state semplificate anche le fasi preventive alla VIA: nell’ambito, ad esempio, della fase della consultazione preventiva, è stato introdotto un termine (prima non specificato) di 30 giorni entro cui l'autorità competente deve trasmettere il parere conclusivo della fase di consultazione. Si riduce inoltre da 45 a 30 giorni il termine previsto per la presentazione all'autorità competente di osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. Il periodo di consultazione tra amministrazioni sul rapporto preliminare ambientale è stato dimezzato da 90 a 45 giorni. Si introduce inoltre un termine (di 90 giorni) entro cui l'autorità competente, se i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza alla VIA non provvedono entro il termine stabilito, deve svolgere direttamente le attività di verifica. Si stabilisce inoltre che, in caso di inerzia da parte dell'autorità competente, si attiva il potere sostitutivo.

Sono state standardizzate le modalità di trasmissione e i tempi di risposta per il monitoraggio ambientale. L’autorità competente ha 30 giorni per esprimersi sui risultati trasmessi, garantendo maggiore chiarezza e tempestività.

Infine, in tema di valutazione ambientale strategica (VAS), è stata digitalizzata la trasmissione della proposta di piano e documentazione afferente alla VAS, e del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.
 

Tipo di Intervento

  • Altro
  • Digitalizzazione
  • Riduzione Adempimenti
  • Riduzione Termini
  • Standardizzazione

Natura dell’intervento

  • Normativa

Beneficiario

  • Imprese