D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE II - Edilizia

SEZIONE II - 3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

 

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#ATTIVITÀREGIME AMMINISTRATIVOCONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

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Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse  e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza:

  • Eolico   > 60 kW
  • Fotovoltaico  > 20 kW
  • Biomasse  > 200 kW
  • Biogas  > 250 kW
  • Idroelettrico e geotermico  >100 kW[1]

Autorizzazione

 

D.Lgs. n. 387/2003, art.12

 

97

Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia

SCIA [2]

I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione

D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5

98

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Comunicazione[3]

 

D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11

99

Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

b)  la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

c)  gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1

100

Realizzazione di impianti solari termici,  qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Comunicazione

 

 

D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2

D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1

101

Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici

Comunicazione

 

 

D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5

D.P.R. n. 380/2011, art. 6

 

102

Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora

Autorizzazione/silenzio assenso

 

D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)

103

Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis

104

Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi

Autorizzazione

 

D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)

105

Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Comunicazione asseverata

 

D.P.R. n. 380/2001, art. 125

 

[1] Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM  sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;

[2]    Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

[3] Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Ultimo aggiornamento: mercoledì 21 dicembre 2016